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Informazioni per i clienti e Condizioni assicurative relative alle carte di pagamento della Valiant Bank AG

Valido dal 12 ottobre 2026 per le carte di credito aziendali dell’emittente (comprese le carte impersonali, come i numeri di carta digitali).

Scegliete il vostro prodotto:

Coperture assicurative Somme massime assicurate in CHF per evento e persona Copertura geografica Pagamento con la carta
Estensione della garanzia2'000.- (+12 mesi)CH, EU, EWR50%
Assicurazione shopping e trasporto1'000.-in tutto il mondo50%
Consulenza giuridica telefonicaInclusa4Svizzera5-
Protezione giuridica contrattuale10'000.-in tutto il mondo650%

4 3 consigli inclusi per anno e per società

5 La copertura assicurativa è prevista per questioni legali per le quali il foro competente è la Svizzera e si applica il diritto svizzero.

6 a condizione che nel Paese in questione sia garantito un giusto processo e che la sentenza sia esecutiva in tale Paese.

Sommario

Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)

  • 1.Parti

    • 1.1.Assicuratore

      Il vettore di rischio e fornitore di servizi per l’assicurazione annullamento viaggio, l’assicurazione per l’interruzione viaggio, l’assistenza medica di viaggio, l’assicurazione per ritardo del bagaglio, l’assicurazione bagaglio, l’assicurazione franchigia per noleggio auto, l’estensione della garanzia, l’assicurazione shopping e trasporto è Redion (Svizzera) Assicurazioni SA (di seguito denominata Redion o Assicuratore), con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera.

      Il vettore di rischio e fornitore di servizi per la Protezione giuriduca contrattuale, la Protezione giuridica viaggi e la Consulenza giuridica telefonica è Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA (di seguito denominata Fortuna o Assicuratore), con sede in Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil, Svizzera.

       

    • 1.2.Stipulante

      Viseca Payment Services SA, con sede in Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo.

      Secondo le Condizioni d’assicurazione, la stipulante può delegare compiti a terzi.

    • 1.3.Emittente di carte

      Valiant Bank AG, Bundesplatz 4, casella postale, 3001 Berna

  • 2.Premio

    Il premio assicurativo è a carico della stipulante.

  • 3.Tipo di assicurazione e rischi assicurati

    Tutte le coperture assicurative sono assicurazioni contro i danni. I rischi assicurati sono legati al tipo di carta assicurata.

  • 4.Inizio e fine della copertura assicurativa

    La copertura assicurativa è valida a partire dalla data di emissione della carta da parte dell’emittente della carta e dalla data di possesso da parte del titolare. La copertura assicurativa termina con

    • la risoluzione del contratto della carta tra l’emittente della carta e il titolare della carta;
    • l’esclusione dal contratto di assicurazione collettiva espressa dal Contraente;
    • la disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra il Contraente e l’Assicuratore.
  • 5.Prescrizione e termini

    I reclami assicurativi cadono in prescrizione cinque anni dopo il verificarsi del fatto che fa sorgere l’obbligo di adempimento.

  • 6.Obblighi in caso di sinistro

    • Per le prestazioni di emergenza dell’assistenza medica di viaggio e dell’assicurazione per l’interruzione del viaggio, è imperativo rivolgersi immediatamente all’Assicuratore per definire insieme l’ulteriore procedura e fornire l’aiuto necessario. La centrale di emergenza è disponibile giorno e notte, compresa la domenica e i giorni festivi (telefono +41 22 939 22 11).
    • In tutti gli altri casi, si prega di inviare i documenti di sinistro necessari a claims.viseca-business.ch@redion.com o di rivolgersi telefonicamente all’Assicuratore al numero +41 22 939 22 11.
    • Con l’assicurazione annullamento viaggio avete la possibilità di registrare il sinistro per via elettronica: https://viseca-ch.eclaims.europ-assistance.com.
  • 7.Limitazioni della copertura assicurativa

    Oltre alle restrizioni ed esclusioni elencate nelle «Disposizioni speciali per le coperture assicurative individuali», in genere non esiste alcuna copertura assicurativa:

    • 7.1.Per i seguenti atti:
      • in caso di abuso di alcol, droghe o medicinali;
      • in caso di suicidio o tentato suicidio;
      • in caso di partecipazione a scioperi o sommosse;
      • quando si partecipa a gare e sessioni di allenamento con veicoli a motore, motoslitte o barche;
      • quando si partecipa a gare, raduni o gare simili o viaggi di allenamento con veicoli a motore, motoslitte o motoscafi;
      • quando si partecipa ad atti audaci in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
      • in caso di negligenza grave o di atti/omissioni intenzionali;
      • quando si commettono o si tenta di commettere crimini o illeciti;
      • per attività connesse a un evento assicurato, ad esempio costi per la sostituzione di beni assicurati o per scopi di polizia;
      • misure e costi che non sono stati ordinati o approvati dall’Assicuratore;
      • se l’esperto (perito, medico ecc.) è un beneficiario diretto o è imparentato o legato per matrimonio all’assicurato;
      • in relazione a guerre, attacchi terroristici, sommosse di ogni tipo, rapimenti, calamità naturali (salvo ove espressamente definito come assicurato nelle Disposizioni speciali) e incidenti che coinvolgono sostanze nucleari, biologiche o chimiche;
      • a causa di ordini ufficiali, ad esempio chiusura di aeroporti/spazi aerei, chiusure stradali, misure di polizia, ordini ecc.;
      • in relazione a sanzioni o embarghi economici, commerciali o finanziari imposti dalla Svizzera che sono direttamente applicabili alle parti contraenti e sono contrari alla copertura assicurativa. Ciò vale anche per le sanzioni o gli embarghi economici, commerciali o finanziari imposti dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea o dagli Stati Uniti d’America, a condizione che non siano in contrasto con la legislazione svizzera.
    • 7.2.Per gli eventi e le loro conseguenze:
      • che si siano già verificati al momento della prenotazione o dell’acquisto del servizio da assicurare o al momento della stipula dell’assicurazione. In caso di infortuni preesistenti e malattie generali, croniche o ricorrenti, sono assicurati solo aggravamenti acuti imprevisti;
      • il cui verificarsi era evidente per l’Assicurato al momento della prenotazione o dell’acquisto del servizio da assicurare o dell’adesione all’assicurazione;
      • se l’esperto (perito, medico ecc.) è un beneficiario diretto o è imparentato o legato per matrimonio all’assicurato;
      • in relazione a guerre, attacchi terroristici, sommosse di ogni tipo, rapimenti, calamità naturali (salvo ove espressamente definito come assicurato nelle Disposizioni speciali) e incidenti che coinvolgono sostanze nucleari, biologiche o chimiche;
      • in relazione a epidemie e pandemie, salvo ove espressamente definito come assicurato nelle Disposizioni Speciali;
      • a causa di ordini ufficiali, ad esempio chiusura di aeroporti/spazi aerei, chiusure stradali, misure di polizia, ordini ecc.;
      • in relazione a sanzioni o embarghi economici, commerciali o finanziari imposti dalla Svizzera che sono direttamente applicabili alle parti contraenti e sono contrari alla copertura assicurativa. Ciò vale anche per le sanzioni o gli embarghi economici, commerciali o finanziari imposti dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea o dagli Stati Uniti d’America, a condizione che non siano in contrasto con la legislazione svizzera.

      In linea di principio, l’Assicuratore non è responsabile per la mancata esecuzione delle prestazioni dovuta a cause di forza maggiore e non può in nessun caso sostituirsi ai fornitori locali ufficiali di servizi di emergenza, come la polizia e i vigili del fuoco. In caso di notifica tardiva del danno, l’Assicuratore non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni che non è stato possibile fornire al momento opportuno.

  • 8.Trattamento dei dati personali

    Viseca Payment Services SA in qualità di contraente, l’emittente della carta e gli assicuratori possono avvalersi di terzi per adempiere ai loro compiti. Il contraente o l’emittente della carta viene a conoscenza dei dati delle persone assicurate nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento accurato dei compiti assegnati in relazione alla presente assicurazione. In particolare, gli assicuratori possono verificare presso il contraente o l’emittente della carta se la persona assicurata dispone di una copertura assicurativa al momento del sinistro secondo il contratto della carta.

    Ogni parte tratta i dati personali nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di protezione dei dati.

    Informazioni dettagliate sulla modifica sono disponibili nell’informativa sulla privacy.

    L’edizione attuale degli assicuratori è disponibile su https://www.redion.com/it/ e https://generali.ch/it/note-legali/protezione-dei-dati.

Condizioni d'Assicurazione

Gli assicuratori Redion (Svizzera) Assicurazioni SA, con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, e Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA (di seguito denominata Fortuna o Assicuratore), con sede in Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil, Svizzera, sono di seguito denominati «assicuratori». L’assicuratore eroga per l’emittente di carte le prestazioni concordate secondo il contratto collettivo di assicurazione stipulato con Viseca Payment Services SA, di seguito denominata «stipulante». Tali prestazioni sono definite dalle presenti Condizioni d’assicurazione e, a complemento, dalle disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Una panoramica delle prestazioni e delle carte è riportata nella Tabella delle prestazioni.

I. Introduzione e definizioni

  • 1. Introduzione

    Le Condizioni d’Assicurazione sono strutturate come segue:

    Tabella delle prestazioni

    Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)

    I. Introduzione e definizioni
    II. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative
    III. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative
    IV. Procedura e obblighi in caso di sinistro

    Nelle definizioni sono spiegati termini importanti che, ai fini di una migliore riconoscibilità, sono indicati in corsivo nelle seguenti Condizioni d’Assicurazione.

    La tabella delle prestazioni mostra le coperture assicurative incluse per ciascun tipo di carta, le somme assicurate, la copertura geografica, nonché eventuali requisiti relativi all’utilizzo della carta.

    Le Disposizioni comuni si applicano in tutti i casi in cui le Disposizioni particolari non prevedono un’altra regolamentazione. In caso di contraddizioni si applicano le Disposizioni particolari.

    La panoramica sulla procedura e sugli obblighi in caso di sinistro illustra come procedere e a quali obblighi ottemperare in caso di sinistro. Essa prevale in caso di contraddizioni rispetto alle Disposizioni comuni e particolari.

    Ai fini di una migliore leggibilità si rinuncia all’uso della doppia forma maschile/femminile.

    In presenza di differenze linguistiche tra la versione francese, italiana, inglese e tedesca delle Condizioni d’Assicurazione, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

    2. Definizioni

    Viaggio:

    Un viaggio è considerato un viaggio di lavoro temporaneo che dura fino a 120 giorni di calendario e che richiede un’assenza professionale dal luogo di residenza o di lavoro, escluso il tragitto casa-lavoro. Sono inclusi un massimo di 14 giorni di ferie o di vacanza, direttamente all’inizio, durante o prima della fine del viaggio di lavoro.

    Azienda assicurata:

    L’azienda assicurata è la parte contrattuale che ha stipulato un contratto di base con l’emittente della cartaper l’ acquisto di carte di credito aziendali.

    Persona assicurata:

    L’assicurazione copre fino a cinque persone (titolari di carta, dipendenti e non dipendenti) per ogni viaggio con la carta.

    Svizzera:

    l’intero territorio svizzero, compreso il territorio del Principato del Liechtenstein.

    Estero:

    qualsiasi paese diverso dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.

    Persone vicine:

    coniuge e convivente incl. i loro genitori e figli, figli (incl. figli adottivi e bambini in affidamento), padre, madre, fratelli, sorelle, suoceri, generi/nuore, nonni e nipoti della persona assicurata.

    Infortunio:

    incidente improvviso e involontario subito dal corpo umano in seguito a un fattore esterno straordinario che compromette la salute fisica, mentale o psichica o che provoca il decesso.

    Malattia grave / infortunio grave:

    malattia o infortunio che comporta un’incapacità temporanea o indefinita al lavoro o un’incapacità di viaggiare obbligatoria.

    Mezzi di trasporto pubblici:

    sono considerati mezzi di trasporto pubblici i mezzi di spostamento che circolano regolarmente sulla base di un orario e per il cui utilizzo si deve comprare un biglietto. I jet privati e business per i quali è disponibile una conferma di prenotazione sono coperti. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.

    Effetti personali:

    oggetti personali che la persona assicurata porta con sé.

    Carte:

    Tutte le carte di pagamento (comprese le carte supplementari e le carte in valuta estera) emesse dall’Emittente della carta in conformità con tabella delle prestazioni e la panoramica delle coperture assicurative.

    Spese di viaggio:

    il totale dei costi delle prestazioni prenotate per il trasporto e l’alloggio della persona assicurata, inclusi i costi per eventi legati al soggiorno d’affari a pagamento (ad es. seminari, conferenze, corsi e corsi di formazione continua), nonché per attività ricreative prenotate durante il viaggio (ad es. concerti, manifestazioni, eventi sportivi, escursioni, skipass, trattamenti benessere [esclusi trattamenti medici]), incluse le tasse amministrative e di gestione.

    Domicilio:

    luogo in cui la persona assicurata soggiorna prevalentemente e che è considerato il suo domicilio principale.

    Paese di domicilio:

    paese in cui la persona assicurata soggiorna prevalentemente e che è considerato il suo paese di domicilio principale.

    Epidemia / pandemia:

    una malattia contagiosa riconosciuta come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da un’autorità governativa ufficiale nel paese di residenza o di viaggio dell’assicurato.

    Quarantena:

    restrizione obbligatoria della libertà (compreso l’isolamento ordinato) su ordine o altra richiesta di un governo o di un’autorità pubblica per il sospetto che la persona assicurata o una persona che viaggia con, o vicino alla persona assicurata, sia stata esposta a una malattia contagiosa, o a titolo puramente precauzionale. L’obiettivo è prevenire la diffusione della malattia infettiva.

III. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative

II. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative

Le «Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative» si applicano solo se le «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative» non prevedono disposizioni di diverso tenore.

  • 1. Inizio e fine della copertura assicurativa

    La copertura assicurativa è valida a partire dalla data di emissione della carta da parte dell’Emittente e dalla data di possesso da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina con la disdetta del contratto della carta (disdetta da parte dell’Emittente della carta, dell’azienda assicurata o del titolare della carta) o con la scadenza della carta o con l’esclusione o la risoluzione del contratto di assicurazione collettiva tra il Contraente e l’Assicuratore.

  • 2. Adeguamenti delle Condizioni d’Assicurazione

    Le condizioni di assicurazione e le somme assicurate possono essere modificate in qualsiasi momento. Le modifiche saranno portate a conoscenza dell’azienda assicurata in tempo utile e in una forma adeguata. Esse si considerano approvate da quest’ultima, a meno che il contratto della carta non venga disdetto in una data precedente all’entrata in vigore della modifica.

    Non sussiste alcun obbligo di informare l’azienda assicurata in caso di modifiche delle condizioni assicurative che non possano avere un effetto negativo sulle prestazioni assicurate.

    L’azienda assicurata è tenuta a informare tutti i titolari di carte collegati allo stesso contratto della carta di credito in merito agli adeguamenti.

  • 3. Limitazioni della copertura assicurativa

    Oltre alle limitazioni e alle esclusioni indicate nelle «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative», non sussiste in linea di massima alcuna copertura assicurativa:

    Per i seguenti eventi e le loro conseguenze:

    • che si sono già verificati al momento della prenotazione o dell’acquisto del servizio da assicurare o al momento della stipula dell’assicurazione , o eventi il cui verificarsi era evidente per l’Assicurato in quel momento. In caso di infortuni preesistenti e malattie generali, croniche o ricorrenti, sono assicurati solo gli aggravamenti acuti imprevisti.
    • misure e costi che non sono stati ordinati o approvati dall’Assicuratore.
    • quando si partecipa ad atti audaci in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
    • legati a epidemie, pandemie e quarantena. Questa restrizione non si applica se un’epidemia/pandemia provoca una malattia grave o il decesso dell’Assicurato, di una persona cara o del sostituto sul posto di lavoro. Inoltre, la restrizione non si applica se un Assicurato deve mettersi in quarantena a seguito di un contatto con una persona malata.
    • in caso di suicidio o tentato suicidio;
    • in caso di partecipazione a scioperi o sommosse;
    • quando si commettono o si tenta di commettere crimini o illeciti;
    • se l’esperto (perito, medico ecc.) è un beneficiario diretto o è imparentato o legato per matrimonio all’assicurato;
    • in relazione a guerre, attacchi terroristici, sommosse di ogni tipo, rapimenti, calamità naturali (salvo ove espressamente definito come assicurato nelle Disposizioni speciali) e incidenti che coinvolgono sostanze nucleari, biologiche o chimiche;
    • in relazione a sanzioni o embarghi economici, commerciali o finanziari imposti dalla Svizzera che sono direttamente applicabili alle parti contraenti e sono contrari alla copertura assicurativa. Ciò vale anche per le sanzioni o gli embarghi economici, commerciali o finanziari imposti dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea o dagli Stati Uniti d’America, a condizione che non siano in contrasto con la legislazione svizzera.
    • causati da atti gravemente negligenti o intenzionali oppure da omissioni;
    • causati da abuso di alcool, droghe o medicinali;
    • causati dalla partecipazione a gare, rally o competizioni o allenamenti simili con veicoli a motore, slitte o imbarcazioni a motore. Nell’assicurazione infortuni di viaggio l’assicurazione copre danni causati dalla partecipazione a gare, rally o competizioni o allenamenti simili con veicoli a motore, slitte o imbarcazioni a motore. Questa copertura assicurativa è esclusa per le squadre sportive professioniste;
    • correlati ad un reato intenzionale consumato o tentato.

    In linea di principio, l’Assicuratore non è responsabile per la mancata esecuzione delle prestazioni dovuta a cause di forza maggiore e non può in nessun caso sostituirsi ai fornitori locali ufficiali di servizi di emergenza, come la polizia e i vigili del fuoco. In caso di notifica tardiva del danno, l’Assicuratore non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni che non è stato possibile fornire al momento opportuno.

  • 4. Obblighi in caso di sinistro

    La persona assicurata o avente diritto (azienda assicurata, titolare della carta, collaboratore o non collaboratore) è tenuta ad adempiere integralmente i propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o comportamento. Tra queste figurano in particolare:

    • La dichiarazione immediata dell’evento assicurato
    • Adottare tutte le misure necessarie per ridurre il danno e contribuire alla sua chiarificazione
    • Prova di un contratto di carta valido tra l’azienda assicurata e l’emittente della carta
    • Su richiesta, prova del carattere professionale del viaggio
    • In caso di malattia o incidente, liberare i medici curanti dall’obbligo di riservatezza nei confronti dell’assicuratore

    Se la persona avente diritto o assicurata può far valere le prestazioni fornite dall’assicuratore anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e cederli all’assicuratore.
    Se la persona avente diritto o assicurata non rispetta gli obblighi da osservare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate, a meno che non venga dimostrato che ha mancato ai propri obblighi senza colpa o che la violazione non ha avuto alcuna influenza sul danno o sui diritti e obblighi dell’assicuratore.
    Se è stato versato un anticipo di spese, esso deve essere rimborsato entro 30 giorni.

  • 5. Prescrizione

    I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.

  • 6. Clausola di sussidiarietà

    La presente copertura assicurativa è sussidiaria rispetto a eventuali altre assicurazioni obbligatorie o facoltative ed è limitata alla parte di prestazioni assicurative che eccede l’altro contratto di assicurazione risp. non coperta dallo stesso. I costi sono rimborsati complessivamente una sola volta. Se l’assicuratore ha tuttavia erogato prestazioni per lo stesso danno, queste sono considerate un anticipo e l’assicurato cede all’assicuratore, per tale importo, i diritti che può far valere nei confronti di terzi (assicurazione obbligatoria o facoltativa). La clausola di sussidiarietà non si applica all’assicurazione infortuni di viaggio.

  • 7. Foro e diritto applicabile

    Il presente contratto è retto dal diritto svizzero. Eventuali azioni legali nei confronti dell’assicuratore possono essere intentate presso il tribunale competente per il domicilio in Svizzera della persona assicurata o la sede dell’assicuratore.

  • 8. Basi legali complementari

    A complemento delle presenti disposizioni si applicano le norme della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).

  • 9. Sanzioni internazionali

    Gli Assicuratori non forniscono coperture, pagamenti, servizi o altre prestazioni se ciò potrebbe esporli a sanzioni, divieti o restrizioni in applicazione di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito, della Francia o della Confederazione Svizzera. Inoltre, non vengono eseguiti pagamenti in dollari USA.

    Clausola di esclusione territoriale:

    In deroga a tutte le altre disposizioni, sono esclusi da qualsiasi copertura i seguenti Paesi e territori: Afghanistan, Bielorussia, Iran, regione della Crimea, Corea del Nord, Russia, Siria, regione di Donetsk, regione di Kherson, regione di Luhansk e regione di Zaporižžja.

    Clausola per i viaggiatori americani:

    Gli Assicuratori possono fornire copertura assicurativa per gli Assicurati che sono cittadini degli Stati Uniti (persona statunitense) che viaggiano a Cuba e/o in Venezuela solo se il viaggio è conforme alle leggi statunitensi.

    Per ulteriori informazioni e per l’elenco aggiornato dei paesi e dei territori esclusi, consultare il sito https://www.redion.com/international-regulatory-information/.

  • 10. Trattamento dei dati personali

    Viseca Payment Services SA in qualità di contraente, l’emittente della carta e gli assicuratori possono avvalersi di terzi per adempiere ai loro compiti. Il contraente o l’emittente della carta viene a conoscenza dei dati delle persone assicurate nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento accurato dei compiti assegnati in relazione alla presente assicurazione. In particolare, gli assicuratori possono verificare presso il contraente o l’emittente della carta se la persona assicurata dispone di una copertura assicurativa al momento del sinistro secondo il contratto della carta.

    Ogni parte tratta i dati personali nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di protezione dei dati.

    L’edizione attuale degli assicuratori è disponibile su https://www.redion.com/it/ e https://www.generali.ch/it/note-legali/protezione-dei-dati.

  • 11. Disposizioni complementari sull’assicurazione di protezione giuridica

    • 11.1. Processo di acquisizione

      Fortuna ha il diritto di risarcire l’interesse economico dell’Assicurato mediante un processo di acquisizione al posto della prestazione assicurata e quindi di liberarsi dall’obbligo di adempimento. Il punto di partenza è l’importo materiale della controversia, tenendo conto del rischio di contenzioso e riscossione.

    • 11.2. Stesso evento

      Se più controversie di un cliente aziendale si basano sullo stesso evento o sugli stessi fatti, tali controversie sono considerate un unico caso giuridico nella loro interezza.

    • 11.3. Transazione

      L’Assicurato o il suo rappresentante legale possono concludere accordi che comportano obblighi a danno di l’Assicuratore solo con il consenso scritto.

      Gli indennizzi di contenzioso o delle parti riconosciuto all’Assicurato in sede giudiziale o stragiudiziale sono interamente dovuti a l’Assicuratore.

    • 11.4. Scelta dell’avvocato
      • L’Assicuratore può fornire il servizio tramite il servizio legale interno o incaricare un fornitore di servizi esterno.
      • La persona assicurata non può nominare un rappresentante legale e non può intraprendere un’azione legale o cercare un risarcimento legale fino a quando Fortuna non ha dato il suo consenso scritto o in forma scritta. In caso contrario, l’Assicuratore è esonerata dall’obbligo di adempimento.
      • Nei procedimenti giudiziari e amministrativi in cui si applica il monopolio degli avvocati, o se i conflitti di interesse richiedono l’intervento di un avvocato, l’Assicurato può scegliere liberamente un rappresentante legale d’intesa con l’Assicuratore. Tale persona deve essere qualificata nell’ambito giuridico del procedimento e avere la sede legale nel distretto dell’autorità competente per il procedimento giudiziario o amministrativo. Se Fortuna rifiuta la rappresentanza scelta, l’Assicurato può proporre altri tre rappresentanti legali indipendenti, di cui l’Assicuratore deve sceglierne uno.
      • L’Assicurato esonera il rappresentante legale designato nei confronti di l’Assicuratore dal segreto professionale e lo autorizza a trasmettere a Fortuna tutti i documenti e le informazioni rilevanti per il caso.
      • L’Assicuratore può limitare e limitare nel tempo l’impegno al rimborso delle spese, porre condizioni o requisiti a singole questioni giuridiche o fasi procedurali.
    • 11.5. Disaccordo
      • Se sorgono divergenze di opinione sulla risoluzione di un caso giuridico o se l’Assicuratore rifiuta una prestazione per una misura a causa della mancanza di prospettive, l’Assicuratore deve motivare la propria opinione per iscritto o testuale e informare l’Assicurato della possibilità di procedere in caso di divergenze di opinione. In questo caso, è responsabilità dell’Assicurato rispettare i termini di ricorso, decadenza e prescrizione.
      • Se l’Assicurato non è d’accordo con il punto di vista di l’Assicuratore, può rivolgersi a un avvocato svizzero qualificato o a un professore di diritto in qualità di arbitro unico entro 90 giorni dalla notifica del rifiuto. L’arbitro unico è nominato congiuntamente dall’Assicurato e da l’Assicuratore e decide sulla base di un semplice scambio di corrispondenza. Chiede a ciascuna parte un anticipo sulle spese per un importo pari a tutte le presunte spese del procedimento. Non viene corrisposto alcun compenso per le parti. Se l’Assicurato non richiede tale arbitrato entro 90 giorni dalla notifica del rifiuto, ciò sarà considerato una rinuncia. Per tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile (CPC).
      • Se, dopo il rifiuto di l’Assicuratore di pagare, l’Assicurato avvia il procedimento a proprie spese e ottiene così una sentenza più favorevole rispetto al parere comunicato da l’Assicuratore per iscritto o in forma testuale o a seguito del procedimento arbitrale, Fortuna si assume i costi necessari sostenuti di conseguenza fino all’importo massimo della somma assicurata.
  • 1.

III. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative

    Estensione della garanzia

    • 1.Descrizione della copertura

      Sono assicurati i danni ai nuovi dispositivi acquistati che si verificano durante l’estensione della garanzia.

    • 2.Ambito di applicazione

      • 2.1.Prerequisiti

        Il dispositivo assicurato

        • deve avere un prezzo d’acquisto di almeno CHF 100.–;
        • deve essere stato acquistato per scopi commerciali e pagato almeno il 50% con carta;
        • non deve avere più di quattro anni in caso di sinistro;
        • deve avere una garanzia del produttore o del rivenditore.
      • 2.2.Durata

        La copertura assicurativa durante il periodo di estensione della garanzia assicurata inizia dopo la scadenza della garanzia del produttore o del rivenditore inclusa nel contratto di acquisto. La durata assicurata in base alla carta è indicata nella tabella delle prestazioni e nella panoramica delle coperture assicurative.

      • 2.3.Copertura geografica

        L’assicurazione vale esclusivamente per i dispositivi acquistati da un fornitore commerciale (ad es. negozio al dettaglio, vendita per corrispondenza, provider Internet) con sede in Svizzera o in un Paese dell’UE/SEE.

      • 2.4.Dispositivi e accessori assicurati
        • elettrodomestici (i cosiddetti «elettrodomestici bianchi») come ad esempio lavastoviglie, fornelli, forni, microonde, frigoriferi,
        • dispositivi elettronici di intrattenimento (i cosiddetti «elettrodomestici marroni») come ad esempio televisori, proiettori, lettori DVD/Blu-ray, sistemi Hi-Fi, lettori MP3, macchine fotografiche, videocamere, dispositivi GPS,
        • dispositivi di comunicazione elettrica (i cosiddetti «elettrodomestici grigi») come ad esempio telefoni cellulari, tablet, dispositivi indossabili, computer, notebook, stampanti, fotocopiatrici, fax, scanner, dischi rigidi esterni.
        • sono assicurati anche gli accessori dei dispositivi corrispondenti (ad es. adattatori, cavi e trasformatori).
    • 3.Eventi assicurati

      Vengono adottate le condizioni e gli eventi per la concessione della garanzia del produttore.

    • 4.Prestazioni assicurate

      Vengono rimborsati i costi sostenuti direttamente per la riparazione o la sostituzione di un dispositivo assicurato.

      L’indennizzo ammonta al massimo fino a concorrenza della somma assicurata secondo la tabella delle prestazioni.

    • 5.Limitazioni

      Oltre della cifra II 3, non sono assicurati:

      • tutti gli eventi derivanti da un utilizzo non conforme alle specifiche del produttore;
      • tutti gli eventi derivanti da inadeguata manutenzione, ossidazione o normale usura;
      • tutti gli eventi derivanti da influenza esterna;
      • tutti gli eventi che comportano un richiamo dell’oggetto da parte del produttore;
      • tutti gli eventi che diano luogo alla responsabilità di un terzo o siano dovuti a negligenza intenzionale;
      • graffi, scheggiature, raschiature e, più in generale, qualsiasi danno all’involucro dell’oggetto assicurato che non ne pregiudichi il funzionamento;
      • tutti gli oggetti alimentati a gas;
      • tutti gli oggetti noleggiati o in leasing;
      • tutti gli oggetti ai quali non sono state apportate modifiche da parte del produttore;
      • i costi per preventivi e ispezioni, a prescindere dal fatto che siano seguiti o meno da riparazione, e i costi di riparazione sostenuti direttamente dall’Assicurato senza il previo consenso dell’Assicuratore;
      • spese di consegna e spese di montaggio;
      • dispositivi medici;
      • veicolo a motore

    Assicurazione shopping e trasporto

    • 1.Descrizione della copertura

      Sono assicurati i danni a e i furti di oggetti acquistati durante i primi 30 giorni dall’acquisto.

    • 2.Campo di applicazione

      • 2.1.Requisiti
        • L’oggetto assicurato deve essere stato acquistato per scopi commerciali, nuovo di fabbrica e pagato con la carta per almeno il 50%.
        • Il valore della merce deve essere di almeno CHF 50.–.
      • 2.2.Durata

        In caso di acquisti online la copertura assicurativa inizia con l’invio della merce, altrimenti con la consegna della merce al detentore della carta.

        La copertura assicurativa dura 30 giorni dal momento in cui il destinatario ha preso possesso della merce assicurata.

      • 2.3.Copertura geografica

        In tutto il mondo

    • 3.Eventi assicurati

      Sono assicurati i danni in relazione all’oggetto assicurato derivanti dai seguenti eventi:

      • rapina (furto con minacce o uso di violenza nei confronti della persona assicurata);
      • furto;

      distruzione o danneggiamento;

      • mancata consegna o consegna errata in caso di acquisti su Internet;
      • mancata accettazione della restituzione della merce in caso di acquisti su Internet.
    • 4.Prestazioni assicurate

      • In caso di oggetti rapinati, rubati o distrutti, l’assicuratore può scegliere se effettuare un risarcimento in natura o rimborsare il prezzo d’acquisto pagato.
      • In caso di oggetti danneggiati sono coperte le spese di riparazione, al massimo il valore a nuovo.
      • In caso di mancata consegna di oggetti acquistati online, viene pagato il prezzo d’acquisto.
      • In caso di mancata accettazione della restituzione della merce da parte del venditore nonostante il diritto di restituzione/rispedizione da parte del cliente, viene pagato il prezzo d’acquisto.
      • In caso di consegna di un oggetto non conforme al contratto, sono coperte le spese di porto per la rispedizione al Se il venditore rifiuta una sostituzione o un rimborso, viene pagato il prezzo d’acquisto.

      Per gli oggetti che formano un paio o un set viene rimborsato l’intero prezzo d’acquisto, a condizione che gli oggetti indenni siano singolarmente inutilizzabili o non possano essere completati.

      L’indennizzo ammonta al massimo alla somma assicurata secondo la tabella delle prestazioni.

    • 5.Limitazioni

      A integrazione del punto II 3 non sono assicurati i seguenti casi:

      • normale logoramento o usura;
      • difetti di fabbricazione o di materiale;

      errori di utilizzo;

      • influssi termici e meteorologici;
      • oggetti delle seguenti categorie:
        • contanti, assegni, assegni di viaggio, tutti gli altri titoli, biglietti d’ingresso e voucher di altro tipo, monete, medaglie, pietre preziose sciolte, perle e metalli preziosi come scorte, lingotti o articoli commerciali;
        • gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, nella misura in cui non vengano portati o utilizzati conformemente alla loro destinazione d’uso o si trovino al seguito sotto la custodia personale del titolare della carta;
        • veicoli a motore;
        • animali e piante;
        • beni di consumo e prodotti deperibili con una durata di vita limitata, ad esempio prodotti alimentari, cosmetici;
      • oggetti acquisiti tramite utilizzo fraudolento o non autorizzato della carta;
      • danni causati dalle conseguenze di scioperi, serrate o sabotaggi di fornitori di prestazioni o trasportatori;
      • acquisti effettuati da una piattaforma «peer to peer» o da una piattaforma d’asta o da un’impresa non soggetta a IVA;
      • danni di cui risponde contrattualmente un terzo per un incarico di riparazione in qualità di produttore o venditore.
      • Le spese di consegna e di montaggio non sono coperte.
      • Consegna di un prodotto non conforme alla descrizione dello stato del prodotto
      • Prodotti usati (le opere d’arte non sono considerate prodotti usati) e merci di seconda mano
      • Eventi legati all’insolvenza del fornitore/venditore

    Consulenza giuridica telefonica

    • 1.Descrizione della copertura

      È assicurato un servizio di consulenza telefonica in determinati ambiti giuridici.

    • 2.Ambito di validità

      • 2.1.Durata

        La copertura è prevista per le questioni legali segnalate durante il periodo di validità della copertura assicurativa. Il fattore decisivo è il momento dell’evento che ha fatto scattare la necessità di una consulenza.

      • 2.2.Copertura geografica

        La copertura assicurativa è prevista per questioni legali per le quali il foro competente è la Svizzera e si applica il diritto svizzero.

    • 3.Ambiti giuridici assicurati

      È assicurata la tutela degli interessi giuridici nei seguenti ambiti:

      • Diritto dei contratti
      • Diritto del lavoro
      • Noleggio
      • Diritto delle assicurazioni
      • Diritto della responsabilità civile
      • Diritto penale
    • 4.Prestazioni assicurate

      Sono coperte tre consulenze legali telefoniche per anno assicurativo.
      La consulenza legale è fornita dal servizio legale interno dell’assicuratore e comprende i seguenti elementi:

      • Valutazione della situazione giuridica e delle probabilità di successo
      • Raccomandazioni sul proseguimento della procedura legale
      • Messa in contatto con rappresentanti legali

      La durata massima per ciascuna consulenza legale è di un’ora. Le ore di consulenza non sono cumulabili per un’azienda assicurata con più carte. Per ogni azienda assicurata, la copertura è limitata a tre ore di consulenza.

    • 5.Restrizioni

      Oltre della cifra II 3, non sono assicurati:

      Le controversie relative alle parti menzionate al punto 1 dell’informativa al cliente.

    Protezione giuridica contrattuale

    • 1.Descrizione della copertura

      È assicurata la tutela degli interessi giuridici nelle controversie relative agli oggetti e ai servizi acquistati.

    • 2.Ambito di validità

      • 2.1.Requisito

        L’oggetto fisico deve essere stato acquistato per scopi commerciali, nuovo di zecca e pagato con almeno il 50% con carta. Il valore della merce deve essere di almeno CHF 50.–, escluse le spese di consegna o di montaggio.

        Il servizio acquistato deve essere stato utilizzato per scopi commerciali e pagato almeno il 50% con carta.

      • 2.2.Durata

        La copertura è prevista per i casi giuridici che si verificano durante il periodo di validità della copertura assicurativa. La data rilevante è definita come segue: Momento della violazione effettiva o presunta.

      • 2.3.Copertura geografica

        In tutto il mondo, a condizione che nel Paese in questione sia garantito un giusto processo e che la sentenza sia esecutiva in tale Paese.

    • 3.Ambiti giuridici assicurati

      È assicurata la tutela degli interessi giuridici in caso di controversie derivanti da: contratti di acquisto e di servizi di diritto privato.

    • 4.Prestazioni assicurate

      L’assicuratore si fa carico delle seguenti prestazioni fino a concorrenza della somma assicurata massima secondo la tabella delle prestazioni:

      • Elaborazione del caso giuridico e rappresentanza da parte del servizio legale interno.
      • Spese di un avvocato o di un rappresentante legale.
      • Spese giudiziarie e altre spese processuali.
      • Indennizzo di contenzioso alla controparte.
      • Spese per perizie e pareri di esperti ordinati da l’assicuratore o da tribunali.
      • Spese del procedimento di mediazione concordato con l’assicuratore o ordinato da un tribunale svizzero.
      • Spese di riscossione dei sinistri concessi in un caso giuridico assicurato. Questi vengono presi in carico al massimo fino a quando non c’è un certificato di perdita di sequestro o fino alla minaccia di fallimento.
      • Spese di viaggio e di traduzione necessarie per i procedimenti giudiziari all’estero.
    • 5.Restrizioni

      Oltre della cifra II 3, non sono assicurati:

      • Multe, penali contrattuali e altre prestazioni punitive inflitte all’Assicurato.
      • Danni di qualsiasi tipo.
      • Costi che altri dovrebbero sostenere se questa assicurazione di protezione giuridica non esistesse.
      • Controversie relative a crediti ceduti o trasferiti a un’Assicuratoo a terzi dopo il verificarsi dell’evento assicurato.
      • Controversie in relazione a contratti che coinvolgono beni immobili e immobili.
      • Controversie relative al sequestro di oggetti.
      • Controversie in relazione a negozi giuridici nel settore finanziario (in particolare operazioni bancarie, di borsa, futures, finanziarie, di investimento e speculative), con l’investimento e la gestione di beni.
      • Controversie derivanti da rapporti di clientela con avvocati, consulenti fiscali, notai, fiduciari, contabili e revisori contabili.
      • Casi giuridici sorti prima dell’entrata in vigore dell’assicurazione, che erano noti o avrebbero potuto essere conosciuti.
      • Le controversie relative alle parti menzionate al punto 1 dell’informativa al cliente.

IV. Procedura e obblighi in caso di sinistro

Per prestazioni in caso di emergenza nell’ambito dell’Assistenza medica durante il viaggio e dell’Assicurazione per interruzione del viaggio si deve assolutamente contattare immediatamente l’assicuratore affinché possa essere stabilito insieme il modo di procedere e prestato l’aiuto necessario. La centrale per le chiamate d’emergenza è disposizione giorno e notte, anche la domenica e nei giorni festivi (telefono +41 22 939 22 11).

In tutti gli altri casi si prega di inviare la necessaria documentazione relativa al danno all’indirizzo claims.viseca-business.ch@redion.com o di contattare telefonicamente l’assicuratore al numero +41 22 939 22 11.

Con l’Assicurazione di annullamento viaggi, l’Assicurazione per interruzione del viaggio, l’Assicurazione franchigia per noleggio auto (CDW) e l’Assicurazione bagaglio e l’Assicurazione per ritardo del bagaglio è possibile notificare elettronicamente il sinistro: https://visecach.eclaims.europ-assistance.com

 

Copertura assicurativa Obblighi di comportamento in caso di sinistro Documenti specifici rilevanti

Estensione della garanzia

  • Annullamento dell’assunzione della garanzia del produttore
  • Ricevuta d’acquisto
  • Condizioni di garanzia del rivenditore
  • Fattura di riparazione o conferma di perdita totale
  • il numero di serie dell’oggetto assicurato
  • la fattura dell’oggetto assicurato in forma leggibile

Assicurazione shopping e trasporto

  • In caso di furto/rapina, avvisare la polizia
  • Ricevute d’acquisto
  • Fattura di riparazione o conferma di perdita totale
  • Dichiarazione del venditore sulla richiesta di rimborso
  • In caso di furto/rapina, il venditore o il fornitore fornirà una dichiarazione sullo stato della consegna.

Consulenza giuridica telefonica

  • Informare immediatamente l’Assicuratore per telefono o per iscritto

Protezione giuridica contrattuale

  • Informare immediatamente l’Assicuratore per iscritto
  • Ricevute d’acquisto
  • Dichiarazione del cenditore
  • Tutti gli altri documenti pertinenti al casco